Stanno arrivando nuove regole per lavorare contro la violenza e le molestie…

Da Dimitris Katsaganis

Il “regime” per la presentazione della nuova disciplina del lavoro è chiarito in una circolare del Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che la legge sul lavoro, varata nel 2021, prevede l’obbligo per le aziende con più di 20 dipendenti di adottare politiche di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro, che sancisce la tolleranza zero per queste forme di comportamento e ne definisce i diritti e obblighi dei dipendenti e dei datori di lavoro di prevenire e affrontare tali incidenti o forme di comportamento, nonché politiche per gestire le denunce interne di episodi di violenza e molestie, modalità per garantire la protezione delle vittime e il rispetto della dignità umana.

Tali polizze sono oggetto di contrattazione collettiva nell’ambito di un Contratto Collettivo di Lavoro o di un Regolamento interno o sono redatte dal datore di lavoro di concerto con i rappresentanti più rappresentativi del sindacato o della casa madre, delle organizzazioni e dei consigli dei lavoratori, dopo aver informato i dipendenti e affissione del piano delle politiche al lavoro o notifica dello stesso, per ricevere pareri.

In particolare per quanto riguarda gli illeciti disciplinari, i procedimenti disciplinari e le sanzioni disciplinari nell’ambito o a seguito della denuncia di episodi di violenza e molestie sul lavoro, sono previsti come contenuti obbligatori del Regolamento di procedura, ove presenti o vi sia obbligo di predisposizione come.

In base alle disposizioni transitorie del medesimo statuto, durante il periodo fino all’eventuale stipulazione del CCNL d’impresa, ovvero fino alla redazione o modifica della normativa del lavoro, se applicabile, per includere politiche di contrasto alla violenza e alle molestie e denunce gestionali interne, il datore di lavoro gli obblighi sono adempiuti con l’entrata in vigore della presente polizza a sua esclusiva discrezione adottata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, sentiti i dipendenti oi loro rappresentanti.

In caso di violazione delle predette disposizioni da parte del datore di lavoro, vengono irrogate le relative sanzioni amministrative, con provvedimento motivato dell’autorità competente, vengono stabiliti i contenuti della politica per il contrasto alla violenza e alle molestie e per la gestione dei reclami interni.

Si segnala che è previsto un “modello di policy” indicativo per l’adempimento degli obblighi derivanti da tale disposizione.

Per quanto riguarda lo Statuto del personale redatto unilateralmente dai datori di lavoro, per adempiere a tali obblighi, le imprese – datori di lavoro devono:

Se sono già in possesso di un Regolamento di Condotta approvato, presentare all’agenzia competente una richiesta di modifica del proprio Codice di Condotta allegando:

– Dichiarazione responsabile dei rappresentanti legali in cui verrà indicato il numero totale dei dipendenti impiegati in azienda e verrà confermato che non vi è alcun ‘sindacato dei dipendenti o consiglio dei dipendenti nell’azienda

– costano soldi,

– Progetti di modifica del Regolamento, che includeranno le politiche aziendali in materia di violenza e molestie sul lavoro, nonché i regolamenti disciplinari, con riferimento alle leggi disciplinari del Regolamento approvato.

– Fotocopia dei regolamenti approvati.

Se stanno per presentare o hanno presentato un Regolamento di procedura, ma sono attualmente in attesa di approvazione, presentare o ripresentare una Bozza di Regolamento che includerà la politica aziendale sulla violenza e le molestie sul luogo di lavoro e le rispettive disposizioni disciplinari. Si segnala che la presentazione della suddetta Bozza di Disciplina del Personale avviene con competenza come segue:

– per le imprese private nell’ambito territoriale di competenza Servizio Coordinamento per la Vigilanza sui Rapporti di Lavoro della Direzione Regionale per la Vigilanza sui Rapporti di Lavoro.

La giurisdizione locale del CEES è determinata in base alla sede dell’azienda.

– per le Imprese Pubbliche, Banche e Cliniche, nei Regolamenti Individuali del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, per trattarli e ratificarli, con l’emanazione di Decreto Ministeriale Congiunto previo parere del Ministero della Remunerazione e delle Condizioni di Lavoro nella Consiglio supremo del lavoro del settore privato (SBA)

Alberta Trevisan

"Analista certificato. Esploratore a misura di hipster. Amante della birra. Pioniere estremo del web. Troublemaker."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *