L’estate è arrivata! Ci aspetta la stagione delle vacanze, delle grigliate, del relax in piscina, dei festeggiamenti e dei matrimoni. Una stagione in cui più che mai si brinda alla salute con un rinfrescante aperitivo con le bollicine. Ma non è Prosecco come il Prosecco. L’Ispettorato statale per l’agricoltura e l’alimentazione ha messo in guardia contro l’abuso di nomi protetti.
“Il Servizio statale di controllo agroalimentare (SZPI) ha segnalato a consumatori ed operatori il verificarsi di offerte fraudolente di vino spumante, oltre che frizzante, con – consapevolmente o inconsapevolmente – uso improprio della denominazione protetta “Prosecco” da parte di alcuni operatori, quali ristoranti, bar, chioschi, enoteche, enoteche, ecc.” ha dichiarato Pavel Kopřiva, portavoce di SZPI.
I vini etichettati “Prosecco” devono soddisfare diversi requisiti, in particolare:
- I vini destinati alla produzione (rappresentati principalmente dalla varietà da sidro Glera) devono provenire dall’area comprendente le seguenti province italiane: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Venezia (Venezia) e Vicenza.
- Anche la produzione e il successivo imbottigliamento del vino deve avvenire in una di queste province (salvo alcune eccezioni previste dal relativo disciplinare).
- Il vino dovrebbe essere imbottigliato nelle tradizionali bottiglie di vetro. Unica eccezione a questa regola è la commercializzazione diretta al consumatore finale del vino Prosecco confezionato in damigiane fino a 60 litri.
- Disposizioni simili si applicano a una categoria di prodotti superiore – vino spumante (anche spumante, sovrapressurizzato in un recipiente di almeno 3 bastoncini).
Il termine “Prosecco” è registrato nell’Unione Europea come cosiddetta denominazione di origine protetta (di seguito denominata “DOP”). “DOP è una denominazione di prodotti agricoli o alimentari straordinari di una determinata regione o luogo, la cui qualità o natura è determinata da un particolare ambiente geografico. La DOP “Prosecco” è tutelata legalmente dall’abuso di prodotti simili che non rispondono al disciplinare della DOP “Prosecco” e da ogni imitazione. La DOP francese “Champagne”, ad esempio, è protetta allo stesso modo”, spiega Kopřiva.
Il vino spumante o spumante etichettato DOP “Prosecco” può essere venduto al consumatore solo in bottiglie di vetro (confezionate) o versato da bottiglie di vetro. Se, ad esempio, un cliente vuole finire un’intera bottiglia in un ristorante, questa bottiglia può essere aperta solo davanti e non nel retro del locale.
“Qualsiasi operatore che offre in vendita vino con la denominazione protetta “Prosecco” (o altra denominazione analoga che richiama il termine “Prosecco”), ma in realtà è originario di una zona diversa da quelle sopra elencate, o anche di un altro Paese, o si tratta di essere imbottigliato / spillato / travasato da un contenitore diverso da una bottiglia di vetro (es. da un barile KEG), commette uso abusivo della DOP “Prosecco”.A giudicare dalla legge n. s’intende la contraffazione del prodotto interessato, le cui sanzioni sono comminate all’operatore. ha aggiunto un portavoce di SZPI.
Illustrazione fotografica di Pixabay
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